Lettera di Athena-Forum sulla Risoluzione sulla strategia dell’UE per la parità di genere del Parlamento europeo (15 novembre 2025)
Athena-Forum prende atto dell’adozione, il 13 novembre 2025, della risoluzione del Parlamento europeo sulla futura strategia dell’UE per la parità di genere 2026-2030. Tale risoluzione definisce la posizione del Parlamento sulla nuova strategia, un quadro politico quinquennale sui diritti delle donne attualmente in fase di elaborazione da parte della Commissione europea, e delinea le priorità che il Parlamento si aspetta di vedere riflesse in essa.
In qualità di organo legislativo [beh, al massimo co-legislativo… dd], il Parlamento ha la responsabilità di garantire che i testi che adotta siano coerenti, giuridicamente validi e basati su una comprensione accurata dei documenti a cui fanno riferimento. La risoluzione evidenzia elementi importanti, tra cui la portata della violenza contro le donne, la natura sistemica dello sfruttamento sessuale, la natura dannosa della maternità surrogata, le persistenti disparità nell’assistenza sanitaria alle donne, nell’accesso delle donne all’aborto e nella discriminazione sul lavoro, e altri.
Tuttavia, nonostante questi aspetti importanti, la risoluzione contiene contraddizioni significative, incongruenze giuridiche, ambiguità concettuali e aree di disallineamento con il diritto dell’UE. Queste debolezze rivelano una mancata applicazione del livello di controllo che ci si dovrebbe aspettare dal Parlamento.
Le aree di preoccupazione sono:
• L’omissione del sesso come caratteristica protetta
La risoluzione cita i trattati dell’UE e la Carta dei diritti fondamentali, ma evita costantemente il
fondamento protetto del sesso, sostituendolo con il genere, anche se il sesso è la base giuridica per la parità tra donne e uomini. Questa omissione mina la risoluzione nel suo fondamento nel diritto primario dell’UE e oscura la natura della discriminazione basata sul sesso.
• Il riferimento ai principi di Yogyakarta
La risoluzione invoca i Principi di Yogyakarta e i Principi di Yogyakarta +10, che esplicitamente sostengono l’eliminazione del sesso come categoria giuridica e approvano pratiche in conflitto con gli obblighi dell’UE e gli standard internazionali in materia di diritti umani. La loro inclusione solleva una seria questione circa la possibilità che i deputati europei che sostengono la risoluzione abbiano esaminato questi documenti o compreso le loro implicazioni, dato il significativo conflitto tra i Principi e i quadri normativi consolidati dell’UE e internazionali per la protezione delle donne.
• La fusione forzata delle donne con la categoria “LGBTIQ+”
La risoluzione tratta la discriminazione contro le donne e la discriminazione contro l’ampia categoria “LGBTIQ+” come intrinsecamente connesse, quasi come un unico problema. Questo collegamento è falso. L’ombrello “LGBTIQ+” è una costruzione pensata dagli attivisti che mette in un unico calderone gruppi distinti e spesso in conflitto tra loro, compresi i casi in cui gli interessi delle lesbiche divergono nettamente da quelli degli uomini che si identificano come transgender. Trattare questi gruppi come un’unica categoria oscura la discriminazione contro le donne come gruppo basato sul sesso, mina le protezioni per le lesbiche e travisa la natura dei danni implicati.
• Le contraddizioni sulla maternità surrogata
La risoluzione condanna la maternità surrogata come sfruttamento riproduttivo, citando al contempo i Principi di Yogyakarta +10, un manifesto attivista che promuove e normalizza la maternità surrogata (Principio 24 (k), “in relazione al diritto di fondare una famiglia”). Inoltre, si riferisce positivamente alla proposta di regolamento sulla genitorialità transfrontaliera della Commissione europea, che include esplicitamente la maternità surrogata nel suo ambito di applicazione e obbliga gli Stati membri a riconoscere la genitorialità stabilita in un altro Stato membro quando il bambino è stato ottenuto tramite maternità surrogata. La risoluzione approva quindi una proposta legislativa che normalizza i risultati della maternità surrogata, mentre allo stesso tempo dichiara che la maternità surrogata è una pratica dannosa.
• L’erratafusione della salute e diritti sessuali e riproduttivi delle donne con gli interventi medici sull’identità di genere
La risoluzione affianca la salute e i diritti sessuali e riproduttivi delle donne alla “terapia di affermazione del genere”, sebbene si tratti di ambiti non correlati. I diritti sessuali e riproduttivi delle donne si basano sulla protezione dell’integrità fisica sancita dalla Carta dell’UE, mentre gli interventi medici relativi all’identità di genere, che includono sterilizzazione, trattamenti ormonali irreversibili e interventi chirurgici, comportano violazioni di tale integrità. Queste procedure comportano rischi medici documentati, mancano di prove a lungo termine e colpiscono in modo sproporzionato le giovani donne, le lesbiche e i giovani gay. Inoltre rafforzano gli stereotipi di genere, contraddicendo l’obiettivo dichiarato della risoluzione di eliminare gli stereotipi per promuovere l’uguaglianza delle donne.
• L’applicazione selettiva del principio “non nuocere”
La risoluzione applica il principio “non nuocere” ai finanziamenti dell’UE per i cosiddetti progetti “anti-gender”, ma non lo estende ad aree in cui il danno è ben documentato, come la medicalizzazione delle ragazze non conformi al genere, comprese le giovani lesbiche e le ragazze con autismo; gli interventi che violano l’integrità fisica; o le pratiche educative e cliniche che mancano di prove scientifiche. Allo stesso tempo, le professioniste femministe, impegnate nella tutela e critiche nei confronti del genere non ricevono alcun riconoscimento né sostegno. Questo uso unilaterale e selettivo del principio “non nuocere” si discosta dall’elaborazione di politiche basate su dati concreti e non riesce a proteggere i gruppi più a rischio.
• La definizione imprecisa di femminicidio
La risoluzione definisce il femminicidio come “l’uccisione di una donna o di una ragazza a causa del suo genere”. Nel diritto internazionale, il termine “genere” si riferisce a stereotipi socialmente costruiti. Tuttavia, le donne vengono uccise perché sono donne, indipendentemente dal fatto che si conformino a tali stereotipi o li sfidino. Sostituire il sesso con il “genere” porta a una diagnosi errata del femminicidio, distoglie l’attenzione dalle relazioni di potere basate sul sesso e rischia di distorcere la registrazione statistica e l’analisi della violenza contro le donne.
• La richiesta di includere la violenza di genere nell’elenco dei reati europei
La risoluzione chiede l’inclusione della “violenza di genere” nell’elenco dei reati europei di cui all’articolo 83, paragrafo 1, del TFUE. Il Parlamento ha precedentemente definito la violenza di genere in modo da includere la violenza basata sull’identità di genere, l’espressione di genere e le caratteristiche sessuali. In base a tale definizione, la categoria si applica a chiunque, indipendentemente dal sesso, e non coglie che la violenza maschile contro le donne è basata sul sesso. Questo approccio rimuove il ruolo centrale del sesso nella comprensione della violenza, diluisce i dati suddivisi per sesso e oscura l’analisi del potere maschile e della disuguaglianza. Su questa base, aggiungere la violenza di genere come reato europeo rischia di indebolire, anziché rafforzare, le tutele per le donne.
Queste incongruenze rivelano una grave mancanza di esame degli atti legislativi, dei documenti internazionali e dei quadri concettuali citati nella risoluzione. L’adozione di un testo con elementi che si escludono a vicenda e concettualmente errati incorpora posizioni che rischiano di indirizzare in modo errato lo sviluppo legislativo futuro, erodendo le protezioni basate sul sesso e producendo risultati che danneggiano le donne e le ragazze.
Un’efficace elaborazione delle politiche richiede un rigoroso esame dei materiali di riferimento e un costante allineamento con la realtà giuridica e con l’obbligo dell’UE di garantire la parità tra donne e uomini.
Maggiori informazioni: athena-forum.eu.















